Un nuovo tassello normativo illumina il funzionamento del Tax Credit per la produzione di videogiochi.
Con il Decreto Direttoriale del 5 maggio 2026, repertorio n. 1111, la Direzione generale competente ha dato esecuzione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 6, del Decreto 31 maggio 2017 n. 115 sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Il provvedimento prende atto delle variazioni intervenute su taluni aiuti individuali disciplinati dal decreto MiC-MEF del 12 maggio 2021, rep. 187, e ne dispone l’aggiornamento sul portale “Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)”. Contestualmente, la Direzione confermerà i relativi “Codici Variazione Concessione RNA (COVAR)”. La pubblicazione costituisce notifica ufficiale agli interessati e assolve gli obblighi di pubblicità legale: in pratica, è l’atto che rende opponibili a terzi gli aggiornamenti di importo delle agevolazioni già concesse.
Il decreto del 2021
Il decreto del 2021 ha istituito e regolato il Tax Credit Videogiochi, la misura fiscale pensata per sostenere lo sviluppo e la produzione di opere videoludiche di valore culturale realizzate da imprese italiane o con stabile organizzazione in Italia. Il meccanismo è assimilabile, per logica, ai crediti d’imposta del settore audiovisivo: si riconosce al produttore un credito calcolato in percentuale sui costi ammissibili, entro limiti e condizioni stabiliti dai decreti attuativi e nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. L’agevolazione mira a rafforzare la competitività degli studi, favorire l’occupazione qualificata e stimolare progetti originali che dialoghino con il patrimonio culturale e creativo.
Possono presentare domanda le imprese di produzione di videogiochi residenti in Italia o con stabile organizzazione nel territorio nazionale, in regola con gli obblighi fiscali e contributivi. È richiesta adeguata capacità tecnica e finanziaria, nonché l’assenza di condizioni ostative (ad esempio, sanzioni o recuperi di aiuti illegittimi pendenti).
Il credito è rivolto a videogiochi originali sviluppati per il mercato, destinati a un pubblico consumer e dotati di valore culturale. Restano generalmente esclusi prodotti d’azzardo, contenuti illeciti o discriminatori, progetti puramente pubblicitari e, in linea con le prassi europee, titoli che non superino un apposito test di eleggibilità culturale predisposto dal Ministero della Cultura.
Come si calcola il beneficio
La misura del credito è fissata dai provvedimenti attuativi vigenti; nelle recenti applicazioni è stata pari a una percentuale dei costi eleggibili riconosciuti, con eventuali tetti per progetto e nel limite delle risorse disponibili. Il credito è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla comunicazione di riconoscimento, e non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP secondo le regole generali sui crediti d’imposta, fermo restando il rispetto dei limiti di cumulo con altri aiuti.
- costi di personale interno direttamente impegnato nello sviluppo (programmazione, game design, art, audio, produzione);
- compensi a collaboratori e servizi esterni strettamente connessi alla realizzazione (co-development, motion capture, doppiaggio, colonna sonora originale, QA e testing);
- licenze software e middleware necessari allo sviluppo;
- spese per prototipazione e asset di produzione;
- costi di certificazioni e classificazioni obbligatorie.
Sono normalmente esclusi marketing e distribuzione, attività non direttamente produttive, interessi e imposte, acquisto di hardware non specifico e spese sostenute fuori dall’area territoriale ammissibile.
- domanda di riconoscimento dell’eleggibilità culturale: lo studio presenta il progetto sulla piattaforma informatica della Direzione generale Cinema e Audiovisivo (DGCA), allegando concept, team, piano di lavoro e budget. Il superamento del test culturale è condizione per procedere;
- domanda di concessione del credito: una volta ammesso il progetto, si richiede il riconoscimento del credito con stima dei costi eleggibili e fabbisogno. La DGCA assegna le risorse nei limiti del plafond disponibile, tipicamente con modalità a sportello e finestre definite annualmente;
- rendicontazione finale: a progetto concluso (o a stati di avanzamento, se previsto), si trasmette il consuntivo dei costi con documentazione probatoria e asseverazione di un revisore legale. La DG aggiorna l’importo del credito dovuto sulla base delle spese effettivamente riconosciute;
- utilizzo del credito: l’impresa compensa l’ammontare spettante in F24 secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, dando evidenza dell’aiuto anche in nota integrativa di bilancio quando richiesto.
Tutte le concessioni e relative variazioni vengono registrate sull’RNA, che garantisce trasparenza, tracciabilità e rispetto delle regole europee sul cumulo. I “Codici Variazione Concessione (COVAR)” identificano gli aggiornamenti intervenuti sull’importo concesso, per esempio a seguito della rendicontazione finale o di rettifiche. Il decreto del 5 maggio 2026 serve proprio ad allineare le posizioni dei beneficiari, pubblicando le variazioni e confermando i COVAR: non si tratta di un nuovo bando, ma di un adempimento formale che dà certezza giuridica agli importi aggiornati.
Gli interessati non devono presentare una nuova istanza: la pubblicazione vale come notifica ufficiale dell’avvenuta variazione. È buona prassi che ciascun beneficiario verifichi la propria posizione sul portale RNA e conservi con cura tutta la documentazione di progetto e di spesa, in vista di eventuali controlli ex post. Resta fermo che l’aiuto è cumulabile con altre misure, nel rispetto delle intensità massime previste dalla normativa UE e nazionale e delle condizioni fissate nel decreto MiC-MEF del 12 maggio 2021. Per le nuove domande e finestre temporali, l’impresa dovrà monitorare le comunicazioni della DGCA e gli avvisi pubblicati sui canali istituzionali.
